Linee guida:
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Fonte: Ministero della Salute Ufficio Stampa Comunicato del 27 luglio
2004
Procreazione medicalmente assistita: precisazioni su Linee guida
In riferimento a notizie stampa relative alle "Linee guida
concernenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita" previste dalla legge 19 febbraio 2004
n. 40, si precisa che le suddette linee guida sono state approvate
all'unanimità dalla II Sezione del Consiglio superiore di
sanità nella seduta del 14 luglio 2004 e stanno completando,
insieme al decreto interministeriale sul consenso informato previsto
dall'art. 6 della legge e al decreto sulle modalità e termini
di conservazione degli embrioni previsto dall'art. 17 della legge,
l'iter procedurale per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che
avverrà appena possibile.
In merito alla diagnosi preimpianto si precisa che, secondo le linee
guida definite dal Ministro della Salute avvalendosi dall'Istituto
superiore di sanità, con l'ausilio di una Commissione consultiva
e con il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità:
è proibita ogni diagnosi preimpianto con finalità
eugenetica ossia di selezione per migliorare la razza; ogni indagine
relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dovrà
essere di tipo osservazionale.
Scopo della diagnosi, infatti, secondo gli esperti, è quello
di informare la coppia sullo stato di salute degli embrioni prodotti
e non di effettuare una selezione degli embrioni sulla base di informazioni
sul futuro dell'embrione dopo l'impianto (suscettibilità
allo sviluppo di una malattia).
La diagnosi preimpiantatoria invasiva, al contrario di quella osservazionale,
avrebbe, quindi, come diretta conseguenza la selezione dell'embrione.
L'autorizzazione all'esecuzione di questa tecnica contrasterebbe
con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 della legge.
La legge come tale non esclude specificamente la possibilità
di diagnosi preimpianto ma autorizza solo le manipolazioni dell'embrione
che abbiano finalità di diagnosi e terapia.
Oggi non esiste la possibilità di modificare il patrimonio
genetico dell'embrione tramite manipolazioni in vitro, ma in futuro
ciò potrebbe risultare possibile. Per questo la legge prevede
che le linee guida siano aggiornate periodicamente, almeno ogni
tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica.
Le indagini sull'embrione, che in virtù della loro natura
ancora sperimentale e dell'assenza di una prospettiva terapeutica
accettabile, non possono essere attualmente autorizzate, qualora
tali ostacoli vengano meno potranno essere riconsiderate in una
futura revisione delle linee guida.
Per quanto riguarda, infine, l'obbligo di impianto degli embrioni,
secondo le linee guida qualora dall'indagine vengano evidenziate
gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico
responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell'art.
14 comma 5. Ove in tal caso il trasferimento dell'embrione, non
coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo
deve essere mantenuta fino al suo estinguersi.
Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile
per cause di forza maggiore relative allo stato di salute della
donna non prevedibili al momento della fecondazione e, comunque,
un trasferimento non risulti attuato, ciascun embrione non trasferito
dovrà essere crioconservato in attesa dell'impianto che dovrà
avvenire prima possibile, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della legge.
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