Sentenza
della Corte Costituzionale nel giudizio di ammissibilità
SENTENZA N.45 ANNO
2005
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo
MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2,
primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 19
febbraio 2004, n. 40 recante (Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita), giudizio iscritto al n. 141 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme
a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore
Franco Bile;
uditi gli avvocati Nicolò Zanon per i presentatori Bernardini
Rita, Montevecchi Luigi, Sponza Christina e Caforio Alessandro,
Giovanni Giacobbe per il “Movimento per la vita italiano”,
Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell'art.
75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte
per il “Comitato per la tutela della salute della donna”,
Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”,
Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale
antiusura – ONLUS”, Aldo Loiodice per il “Forum
delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi
per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei
diritti fondamentali della persona” e l'avvocato dello Stato
Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso
la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio
1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza pronunciata
il 10 dicembre 2003 ha dichiarato conforme alle disposizioni di
legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 2004, serie generale, n. 72), promossa da
venti cittadini italiani, sul seguente quesito: "Volete voi
che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita”?".
Il quesito è stato ammesso senza alcuna modificazione ed
il referendum è stato denominato "Legge 19 febbraio
2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita” – Abrogazione".
2. – Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il Presidente della Corte costituzionale ha fissato la data del
10 gennaio 2005 per la deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità
del referendum, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta
e al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 33,
secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3. – In data 31 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha presentato memoria in cui – premessa la ricostruzione
delle esigenze (espresse anche a livello sopranazionale ed internazionale)
che hanno condotto il legislatore italiano a disciplinare la procreazione
medicalmente assistita ed analizzato il contenuto della legge n.
40 del 2004 – deduce l'inammissibilità della richiesta
referendaria in quanto: a) diretta all'abrogazione di una legge
costituzionalmente vincolata, con la conseguente eliminazione della
tutela minima dei diritti del concepito, intesa come limite alla
tutela di tutti gli altri interessi privati e pubblici compresenti
(si richiamano in particolare le affermazioni delle sentenze n.
27 del 1975 e n. 35 del 1997 in tema di bilanciamento dei diritti
dei soggetti coinvolti nella interruzione volontaria della gravidanza),
e con la immediata liberalizzazione di qualunque sperimentazione
sugli embrioni umani; b) concernente norme che costituiscono osservanza
di precetti derivanti da norme internazionali o europee, o quantomeno
in stretto collegamento con esse (vengono citati in particolare
la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina
del 4 aprile 1997 ed il suo Protocollo addizionale del 12 gennaio
1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani, ratificati
e resi esecutivi con la legge 28 marzo 2001, n. 145, nonché
la direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998); c) riguardante un complesso
non omogeneo di norme (che vanno dal diritto di famiglia allo stato
civile dei nascituri, alla organizzazione sanitaria, alla sperimentazione,
alla ricerca scientifica, alla fecondazione assistita vera e propria),
sicché la disomogeneità del quesito comporterebbe
la coartazione della libertà decisionale dell'elettore.
4. – In data 5 gennaio 2005, i presentatori del referendum
hanno depositato ampia memoria illustrativa, nella quale si conclude
per l'ammissibilità della richiesta referendaria.
Premessa, in termini generali, la corrispondenza al modello costituzionale
del proposto referendum sull'intera legge n. 40 del 2004, soprattutto
in considerazione della naturale funzione oppositiva che lo strumento
referendario manifesta allorquando – come nella specie –
esso cada contro una legge appena varata e la cui approvazione è
stata particolarmente contestata sia in Parlamento che in vari settori
sociali; premesso inoltre che, sempre dal richiamato modello costituzionale,
dovrebbe desumersi che il criterio generale è quello dell'ammissibilità
della richiesta referendaria e che quindi i limiti dettati dall'art.
75 Cost. devono essere ritenuti di stretta interpretazione, i promotori
affermano, innanzitutto, che la legge de qua (oltre a non essere
legge tributaria o di bilancio, ovvero di amnistia e di indulto)
non sarebbe di attuazione, né sarebbe collegata all'ambito
di operatività di un trattato internazionale e quindi la
sua eventuale abrogazione non esporrebbe lo Stato ad una responsabilità
di tipo internazionale.
In particolare, i presentatori escludono che la legge in oggetto
costituisca attuazione delle norme (che comunque sarebbero già
self-executing in ragione dell'ordine di esecuzione contenuto nella
legge di ratifica n. 145 del 2001) della Convenzione di Oviedo e
del Protocollo aggiuntivo; anzi, l'art. 3 della legge di ratifica
n. 145 del 2001 autorizzava il Governo italiano ad emanare, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi recanti ulteriori disposizioni per l'adattamento ai
principî ed alle norme della Convenzione e del Protocollo.
Comunque, essendo stata lasciata ai legislatori delle Parti contraenti
ampia scelta discrezionale in ordine ad eventuali altri limiti più
rigorosi o a forme di tutela più estese di quelle minimali
previste dalla Convenzione (art. 27 della Convenzione), la richiesta
di abrogazione referendaria non riguarderebbe norme la cui emanazione
è imposta da impegni internazionali. Anzi, secondo i promotori,
la legge n. 40 del 2004 si porrebbe in contrasto (nella parte in
cui impedisce ogni ricerca scientifica sull'embrione umano, anche
se a fini terapeutici) con le linee dettate dall'Unione europea
in materia di ricerca scientifica e segnatamente con la direttiva
98/44/CE del 6 luglio 1998, in materia di protezione giuridica delle
innovazioni biotecnologiche; nonché – nella parte in
cui limita, anche con sanzioni penali, l'attività medica
– con il principio comunitario di libera prestazione dei servizi.
Quanto all'omogeneità del quesito, i promotori (al di là
della considerazione secondo la quale il modello referendario costituzionale
porterebbe a ritenere che la richiesta di un referendum abrogativo
che coinvolge un'intera legge è per definizione omogenea)
affermano la omogeneità del quesito referendario, in quanto
i vari elementi di cui si compone l'oggetto della legge n. 40 del
2004 sarebbero naturalmente legati e attraversati da una matrice
razionalmente unitaria, resa evidente non solo dal titolo della
legge ma dal suo contenuto normativo, diretto (come in altri Paesi
europei) ad una complessiva disciplina delle forme e delle procedure
di procreazione medicalmente assistita. Pertanto – poiché
la legge n. 40 del 2004 avrebbe una sua organicità, compattezza,
coerenza ed obbedirebbe ad una ratio [condivisibile o meno, ma tuttavia]
ben riconoscibile che la percorre in tutti gli articoli che la compongono
– risulterebbe "chiara, evidente, limpidamente dilemmatica
e binaria anche la scelta cui sono chiamati gli elettori".
Sotto diverso profilo – escluso che la legge de qua dia attuazione
all'interesse (o diritto) costituzionale alla procreazione –
i promotori negano altresì che essa possa essere considerata
come contenente misure di tutela minime, costituzionalmente dovute,
a favore dell'embrione in vitro, poiché la Costituzione non
si pronuncia sul problema, eticamente e scientificamente controverso,
dell'inizio della vita. Rilevata, infatti, la non comparabilità
dell'embrione in vitro rispetto a quello vivo impiantato nell'utero
materno e contestata la concezione fatta propria dal legislatore
italiano che utilizza la parola “embrione” per qualificare
tutti gli stadi della fecondazione, i promotori asseriscono che
– proprio trattandosi di una scelta discutibile – quel
che davvero non potrebbe essere ritenuto accettabile è invece
che questa particolare tesi venga rivestita di forza costituzionale,
fino a considerarla e a irrigidirla come soluzione costituzionalmente
necessaria e imposta, e perciò non abrogabile per via referendaria.
Quand'anche dalla Costituzione fosse desumibile la necessità
della tutela anche dell'embrione in vitro, la legge in questione
non la realizzerebbe in modo effettivo, poiché l'embrione
verrebbe considerato isolatamente e protetto in modo generico ed
astratto, a prescindere dai diritti e dalle aspettative degli altri
soggetti coinvolti, in primo luogo della madre. Pertanto, tale “grave
sbilanciamento di tutela” dei diritti dei diversi soggetti
coinvolti confermerebbe, per i promotori, la mancanza di un contenuto
costituzionalmente vincolato.
Infine, il contenuto costituzionalmente obbligatorio o vincolato
della legge de qua viene escluso sia con riferimento alle norme
che disciplinano lo status dei figli nati col ricorso alle tecniche
della fecondazione assistita, sia in relazione alla regolamentazione
ed al controllo delle strutture mediche pubbliche e private autorizzate
a praticare i relativi interventi.
5. – Hanno depositato scritti i seguenti soggetti, tutti sollecitando
la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario:
il “Movimento per la vita italiano”, il “Forum
delle associazioni familiari”, il “Comitato per la difesa
dell'art. 75 della Costituzione”, il “Comitato per la
salute della donna”, il “Comitato per la difesa della
Costituzione” la “Consulta nazionale antiusura –
Onlus”, “Umanesimo integrale – Comitato per la
difesa dei diritti fondamentali della persona”.
6. – In una seconda memoria depositata il 7 gennaio 2005,
i presentatori della richiesta referendaria – rilevata la
presenza di numerose richieste di intervento di “comitati”
o “associazioni” tutte contrarie all'ammissibilità
del quesito e pur prendendo atto dell'apertura alla partecipazione
al contraddittorio in camera di consiglio avutasi con la sentenza
n. 31 del 2000 – chiedono che la Corte verifichi preliminarmente
l'ammissibilità delle richieste di intervento, ammettendo
alla discussione di merito solo i soggetti dotati dei requisiti
opportuni.
7. – Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 sono intervenuti,
in base all'ordinanza di questa Corte pronunciata nella medesima
data, gli avvocati Nicolò Zanon per i presentatori Rita Bernardini,
Luigi Montevecchi, Christina Sponza e Alessandro Caforio, e l'avvocato
dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
In base alla medesima ordinanza, sono stati altresì sentiti
gli avvocati Giovanni Giacobbe per il “Movimento per la vita
italiano”, Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per
la difesa dell'articolo 75 della Costituzione”, Isabella Loiodice
e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della
salute della donna”, Ferderico Sorrentino per il “Comitato
per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele
Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – Onlus”,
Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”,
Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale –
Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.
Considerato in diritto
1. – La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme
alle disposizioni di legge dall'Ufficio centrale per il referendum
con ordinanza del 10 dicembre 2004, ha ad oggetto l'intera legge
19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita).
2. – Con l'ordinanza letta nella camera di consiglio del 10
gennaio 2005 questa Corte ha disposto, oltre che di dar corso –
come già avvenuto più volte in passato – all'illustrazione
orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum
e dal Governo, ai sensi del terzo comma dell'art. 33 della legge
n. 352 del 1970, di ammettere gli scritti presentati da soggetti
diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia
interessati alla decisione sulla ammissibilità del referendum,
come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle
altrimenti a disposizione della Corte.
Tale ammissione, che deve essere qui confermata, non si traduce
però in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento
– che comunque deve "tenersi, e concludersi, secondo
una scansione temporale definita" (sentenza n. 35 del 2000)
– con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in
camera di consiglio, a differenza di ciò che vale per i soggetti
espressamente indicati dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970,
vale a dire per i promotori del referendum e per il Governo; ciò
salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno –
come è avvenuto in base all'ordinanza letta il 10 gennaio
2005 – di consentire brevi integrazioni orali degli scritti
pervenuti in camera di consiglio, prima che i soggetti di cui all'art.
33 citato illustrino le rispettive posizioni.
3. – Quanto alla ammissibilità del quesito referendario,
è anzitutto opportuno ribadire che
nell'ambito del presente giudizio questa Corte è chiamata
a giudicare della sola ammissibilità della richiesta referendaria
e che tale competenza si atteggia per costante giurisprudenza "con
caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri
giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai
giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti con forza di legge" (cfr. sentenze
n. 251 del 1975 e n. 16 del 1978). Non è quindi in discussione
in questa sede la valutazione di eventuali profili di illegittimità
costituzionale della legge n. 40 del 2004, cosicché dalla
presente decisione non è certo lecito trarre conseguenze
circa la conformità o meno a Costituzione della menzionata
normativa, né è questa, parimenti, la sede di un giudizio
sulla illegittimità costituzionale dell'eventuale disciplina
di risulta derivante dall'effetto abrogativo del referendum (cfr.
sentenze n. 24 del 1981 e n. 26 del 1987).
Sotto quest'ultimo profilo, ciò che può rilevare,
ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria,
è soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente limitata
del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al
fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir meno
di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio
totale all'applicazione di un precetto costituzionale, consistente
in una diretta e immediata vulnerazione delle situazioni soggettive
o dell'assetto organizzativo risultanti a livello costituzionale.
4. – La richiesta di sottoporre a referendum abrogativo l'intera
legge n. 40 del 2004 è inammissibile.
5. – Nella sentenza n. 16 del 1978, successivamente sempre
confermata da questa Corte, si è affermata l'esistenza di
"valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture
od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo
i relativi referendum, al di là della lettera dell'art. 75
secondo comma della Costituzione".
Una delle categorie allora individuate consisteva nei "referendum
aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto
costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa
venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi
i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o
di altre leggi costituzionali)".
Tale categoria di leggi non si riferisce, come questa Corte ha chiarito
fin dalla medesima sentenza, a "tutte le leggi ordinarie comunque
costitutive od attuative di istituti, di organi, di procedure, di
principi stabiliti o previsti dalla Costituzione", ma solo
a quelle "che non possono venir modificate o rese inefficaci,
senza che ne risultino lese le corrispondenti disposizioni costituzionali".
La naturale difficoltà a distinguere in concreto le leggi
a contenuto costituzionalmente vincolato da quelle semplicemente
riferibili a norme e principi costituzionali ha anzitutto condotto
questa Corte ad affermare che "occorre che la legge ordinaria
da abrogare incorpori determinati principi o disposti costituzionali,
riproducendone i contenuti o concretandoli nel solo modo costituzionalmente
consentito (anche nel senso di apprestare quel minimo di tutela
che determinate situazioni esigano secondo la Costituzione)"
(sentenza n. 26 del 1981).
Peraltro, con la sentenza n. 27 del 1987 sono state enucleate “due
distinte ipotesi” all'interno di questa categoria di norme
legislative che non possono essere oggetto di richieste referendarie:
"Innanzitutto le leggi ordinarie che contengono l'unica necessaria
disciplina attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo
che la loro abrogazione si tradurrebbe in lesione di quest'ultima
(cfr. sentenze n. 16 del 1978 e n. 26 del 1981); in secondo luogo,
le leggi ordinarie, la cui eliminazione ad opera del referendum
priverebbe totalmente di efficacia un principio od un organo costituzionale
la cui esistenza è invece voluta e garantita dalla Costituzione
(cfr. sentenza n. 25 del 1981)".
Successivamente la sentenza n. 35 del 1997 ha riferito quest'ultima
ipotesi anche a quelle "leggi ordinarie la cui eliminazione
determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni
che tale tutela esigono secondo la Costituzione". Da ultimo
le sentenze n. 42 e n. 49 del 2000 hanno dichiarato l'inammissibilità
anche in ipotesi nelle quali la legislazione oggetto della richiesta
referendaria garantisce solo il “nucleo costituzionale irrinunciabile”
di tutela di un principio costituzionale.
In particolare la sentenza n. 49 del 2000 ha affermato che le "leggi
costituzionalmente necessarie", "in quanto dirette a rendere
effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute
ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate
o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente
e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente
concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale
della cui attuazione costituiscono strumento".
Dai casi appena presi in considerazione emerge che il vincolo costituzionale
può anche riferirsi solo a parti della normativa oggetto
del quesito referendario o anche al fatto che una disciplina legislativa
comunque sussista.
6. – La legge n. 40 del 2004 è composta di diciotto
articoli suddivisi in sette Capi (“Principî generali”;
“Accesso alle tecniche”; “Disposizioni concernenti
la tutela del nascituro”; “Regolamentazione delle strutture
autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita”; “Divieti e sanzioni”; “Misure
di tutela dell'embrione”; “Disposizioni finali e transitorie”).
Essi, nel loro complesso, disciplinano analiticamente una molteplicità
di differenziati profili connessi o collegati alla procreazione
medicalmente assistita, materia in precedenza non disciplinata in
via legislativa.
Si tratta della prima legislazione organica relativa ad un delicato
settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo
correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che
indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi
costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno
un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela
legislativa. Esigenza questa già sottolineata da questa Corte
nella sentenza n. 347 del 1998.
Analoghe finalità di bilanciamento e di tutela sono affermate
a livello internazionale, in particolare con alcune disposizioni
della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (Convenzione per la
protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere
umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina.
Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) e del relativo
Protocollo addizionale stipulato a Parigi il 12 gennaio 1998 (Sul
divieto di clonazione di esseri umani), testi sottoscritti anche
dalla Comunità europea e di cui il legislatore nazionale
ha autorizzato la ratifica e determinato l'esecuzione tramite la
legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e
della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione
della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo
e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché
del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto
di clonazione di esseri umani), nonché con alcuni contenuti
dell'art. 3 (Diritto all'integrità della persona) della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata nel 2000,
in tema di consenso libero e informato della persona interessata,
di divieto di pratiche eugenetiche, di divieto di clonazione riproduttiva
degli esseri umani.
La richiesta di sottoporre a referendum abrogativo l'intera legge
n. 40 del 2004 coinvolge quindi una normativa che è –
ai sensi di quanto prima precisato – costituzionalmente necessaria.
Tale motivo di inammissibilità è assorbente rispetto
agli altri parametri di giudizio.
Né può obiettarsi che successivamente all'esito referendario,
in ipotesi favorevole ai richiedenti, potrebbe essere adottata una
diversa legislazione in tema di procreazione medicalmente assistita,
ma pur essa idonea a garantire almeno un minimo di tutela agli interessi
costituzionalmente rilevanti nella materia: questa Corte ha già
avuto occasione di notare nella sentenza n. 17 del 1997 che –
mentre "sono irrilevanti" … "i propositi e
gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa
che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata"
– "ciò che conta è la domanda abrogativa,
che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti,
per esaminare, tra l'altro, se essa abbia per avventura un contenuto
non consentito perché in contrasto con la Costituzione, presentandosi
come equivalente ad una domanda di abrogazione di norme o principi
costituzionali, anziché di sole norme discrezionalmente poste
dal legislatore ordinario e dallo stesso disponibili (sentenza n.
16 del 1978 e n. 26 del 1981)".
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita”, richiesta dischiarata
legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio centrale
per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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